Imposta di soggiorno

immagineInformativa per gli ospiti

Il Comune di Carmignano ha istituito, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2025, l’Imposta di Soggiorno, che è in vigore dal 1°ottobre 2025.

  • Cos’è l’imposta di soggiorno
    L’imposta di soggiorno - disciplinata dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – è l’imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive.

  • Chi paga l’Imposta di soggiorno
    Tutti coloro che pernottano in strutture ricettive presenti sul territorio comunale fino a un massimo di 3 notti consecutive nella stessa struttura e che non risultano iscritti nell’anagrafe della popolazione del Comune di Carmignano

Tariffe:

  • Alberghi a 4 o 5 Stelle 2,00 Euro a notte per persona
  • Alberghi a 3 Stelle 1,50 Euro a notte per persona
  • Alberghi a 1 o 2 Stelle 1,00 Euro a notte per persona
  • Tutte le tipologie diverse da quelle sopra indicate 1,00 Euro a notte per persona

Esenzioni

Le esenzioni previste dall’art. 3 del regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno sono le seguenti:

a) i minori fino al compimento di 12 anni
b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l’esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni quindici turisti
c) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati per finalità sanitarie presso ospedali e strutture sanitarie pubbliche o private della Provincia di Prato, anche in regime di day hospital (day surgery/day service), per un massimo di n. 2 accompagnatori per paziente
d) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa
e) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio
f) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario o emergenza alloggiativa
g) le persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo, la cui condizione sia riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri. E’ riconosciuta l‘esenzione anche per un accompagnatore della persona con disabilità.

 

Delibera G. C. n. 24/2025

Regolamento